Una vista dell’Alta Corte del Karnataka | Credito fotografico: foto d’archivio
Un denunciante può rivolgersi direttamente all’Alta Corte se una stazione di polizia “respinge” la denuncia, e non è necessario che il denunciante si rivolga prima all’ufficiale di polizia superiore contro il rigetto della denuncia e poi, se anche l’ufficiale superiore la respinge, a presentare una denuncia privata davanti al Magistrato giurisdizionale, ha stabilito l’Alta Corte del Karnataka.
La corte ha affermato che la procedura di approccio a un ufficiale superiore e al magistrato, prescritta dalla sezione 173(4) della Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), si applica esclusivamente ai casi di “rifiuto” di registrare le informazioni e non si estende ai casi di “rigetto” di una denuncia mediante un’approvazione motivata.
Rifiuto per merito
Quando il reclamo viene respinto nel merito, il denunciante ha il diritto di contestare direttamente la legalità di story rifiuto, anche invocando la giurisdizione scritta dell’Alta Corte, senza essere costretto a esaurire rimedi inappropriati rispetto alla natura del reclamo, ha affermato la corte.
Il giudice Suraj Govindaraj ha emesso l’ordine ordinando alla polizia di registrare un First Info Report (FIR) sulla base di una denuncia presentata da BH Nagaraju di Bangalore, che sarebbe stato truffato da suo fratello nel settore immobiliare. La polizia aveva dato un sostegno al signor Nagaraju affermando che “si tratta di una controversia civile e deve essere risolta davanti a un tribunale competente”.
Interpretando la sezione 173(4) della Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), la corte ha affermato che un “rifiuto” del denunciante contemplato dalla sezione 173(4) si applica allo situation in cui l’ufficiale di polizia “non riceve affatto la denuncia, o dopo averla ricevuta, sceglie di non registrarla come richiesto dalla legge”, senza entrare in alcuna valutazione giudicante delle accuse. In tali circostanze, ha affermato la corte, lo statuto obbliga il denunciante a rivolgersi prima al sovrintendente di polizia e solo successivamente, se il reclamo rimane irrisolto, a invocare la giurisdizione del magistrato.
Piano diverso
Tuttavia, il “rigetto” di una denuncia si colloca su una base fondamentalmente diversa, ha affermato la corte, sottolineando che presuppone che la denuncia sia stata ricevuta, presa in carico e consapevolmente esaminata dalle autorità di polizia. Il reclamo del denunciante quindi “si sposta da uno di inerzia amministrativa a uno di superamento della giurisdizione o di esercizio errato della discrezionalità”, ha affermato la corte.
Nel caso di specie, ha affermato il Tribunale, l’ufficiale di stazione si è assunto il ruolo di giudicare la natura della controversia, qualificandola come controversia civile in fase di pre-registrazione, funzione che non è né contemplata né sanzionata dalla disciplina statutaria che disciplina la registrazione dei FIR.
Confondendo i due
“Questo consapevole ‘rifiuto’ trasforma il carattere della doglianza e la rimuove dall’ambito della Sezione 173(4) del BNS”, ha detto la corte, pur affermando che chiedere al denunciante di continuare a ricorrere ai rimedi ai sensi della Sezione 173(4), prima davanti al funzionario superiore e poi davanti al Magistrato, “equivarrebbe a confondere il rifiuto con il rifiuto”.
“Story interpretazione non solo diluirebbe lo schema normativo, ma consentirebbe anche alla polizia di isolare efficacemente le proprie decisioni dal controllo giudiziario mediante la semplice emissione di un’approvazione, per quanto errata o insostenibile possa essere”, ha osservato la corte.
Pubblicato – 4 febbraio 2026 22:05 IST












